Art. 96.
(Modifica all'articolo 662 del codice di procedura penale, in materia di tempi della esecuzione delle pene accessorie).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 662 del codice procedura penale sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Le pene accessorie sono eseguite subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che le prevede o a cui, comunque, conseguono, contestualmente alla esecuzione della condanna nelle altre sue parti immediatamente eseguibili.
      2-ter. Il periodo stabilito per la esecuzione delle pene accessorie decorre dalla data dell'atto di trasmissione di cui al comma 1».